14 OTTOBRE 2025
Il punto 3.7.5 dell’All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 prevede che “Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto”; al contrario, come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Piemonte, nella delib. n. 108/2025/PRSE, depositata il 29 settembre 2025, i residui IMU e IRPEF relativi ad annualità pregresse e non alla competenza dell’esercizio in chiusura non possono essere considerati come entrate tributarie riscosse per autoliquidazione e, dunque, non possono essere escluse dal calcolo del FCDE.