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I residui relativi ad entrate da autoliquidazione rilevano ai fini del calcolo del FCDE

14 OTTOBRE 2025

Il punto 3.7.5 dell’All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 prevede che “Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto”; al contrario, come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Piemonte, nella delib. n. 108/2025/PRSE, depositata il 29 settembre 2025, i residui IMU e IRPEF relativi ad annualità pregresse e non alla competenza dell’esercizio in chiusura non possono essere considerati come entrate tributarie riscosse per autoliquidazione e, dunque, non possono essere escluse dal calcolo del FCDE.


In relazione alle ipotesi di esclusione dal calcolo del FCDE di alcune voci in quanto accertate per cassa, i giudici hanno ricordato che la possibilità di non considerare, ai fini degli accantonamenti al FCDE, le entrate accertate per cassa e, tra queste, i crediti relativi alle entrate tributarie riscosse per autoliquidazione, discende dalla tendenziale coincidenza temporale tra accertamento e riscossione.