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La variazione della destinazione urbanistica non va dichiarata

15 OTTOBRE 2025

La Corte di cassazione, con sentenza n. 26921, pubblicata il 07 ottobre 2025 rivede il proprio orientamento, in tema di obbligo dichiarativo ICI/IMU  nella fattispecie di variazione dell’immobile da terreno agricolo in suolo edificatorio, affermando il  seguente principio di diritto:  «l’onere dichiarativo della variazione degli elementi di imposizione previsto dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Ici) e, nell’IMU, dall’art. 13, comma 12 – ter, d.l. n. 201 del 2011, art. 13 (e successivamente imposto dall’art. 1, comma 769, legge 27 dicembre 2019, n. 160) non sussiste nell’ipotesi in cui la variazione consista nella sopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile in forza dello strumento urbanistico generale adottato dall’ente impositore».

La pronuncia,  costituisce una evoluzione dell’orientamento di legittimità nella sempre più ampia valorizzazione del principio statutario della leale collaborazione e della buona fede, sancito dall’art. 10, comma 1, della legge 7 luglio 2000. n. 212, nella direzione che  nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini impositivi siano già noti all’ente impositore è irrilevante la omessa denuncia di variazione IMU.