TARI, superficie calpestabile al centro senza allineamento catastale
Per la Corte di giustizia tributaria di Teramo il parametro dell’80% non è ancora operativo, ma può rilevare in accertamento: una lettura che solleva più di un dubbio
14 GENNAIO 2026
La determinazione della superficie tassabile ai fini TARI continua a essere terreno di incertezze applicative, soprattutto nei Comuni in cui non è stato completato l’allineamento tra dati catastali e toponomastica. Su questo fronte interviene la sentenza n. 416 del 2025 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo, che affronta il rapporto tra superficie calpestabile e parametro forfettario dell’80% della superficie catastale, offrendo una soluzione non priva di criticità interpretative.
Il caso: accertamento TARI e luoghi di culto
La controversia nasce da un avviso di accertamento TARI emesso nei confronti di una parrocchia. Il contribuente contestava l’atto sostenendo, in via principale, che i locali fossero destinati al culto e quindi non idonei a produrre rifiuti; in subordine, chiedeva che la superficie imponibile fosse determinata applicando l’80% della superficie catastale.
Il Comune si costituiva evidenziando due profili: da un lato, l’assenza di una specifica esenzione per i luoghi di culto in materia Tari; dall’altro, la non operatività del criterio forfettario dell’80%, in mancanza dell’allineamento tra banca dati catastale e toponomastica comunale previsto dall’articolo 1, comma 647, della legge 147 del 2013.
La Cgt di Teramo ha dato ragione all’ente sulla prima questione. In assenza di una norma agevolativa specifica, i locali destinati al culto restano soggetti a TARI e la dichiarazione iniziale è obbligatoria. La sua omissione legittima, dunque, l’attività accertativa del Comune.
Superficie tassabile: tra regola generale e criterio forfettario
Più articolata è la parte della decisione relativa alla determinazione della superficie imponibile. Il collegio richiama correttamente il comma 647 della
legge 147 del 2013, che subordina l’applicazione del parametro dell’80% della superficie catastale al completamento dell’allineamento tra catasto e toponomastica. In assenza del provvedimento direttoriale che accerti tale allineamento – come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 306/2019 – la base imponibile resta la
superficie calpestabile.
Fin qui, il ragionamento appare coerente con l’impianto normativo. Tuttavia, la Corte compie un passo ulteriore, richiamando il comma 646 della stessa legge, secondo cui il Comune “può” determinare la superficie tassabile in misura forfettaria in sede di accertamento. Su questa base, la Cgt riduce la superficie accertata, ritenendo applicabile il criterio dell’80%.
Una facoltà che non diventa obbligo
È proprio questo passaggio a destare perplessità. Trasformare una
facoltà riconosciuta al Comune in un
obbligo di applicazione del parametro forfettario appare forzato. Se la base imponibile ordinaria della Tari è la superficie calpestabile, tale criterio non può mutare solo perché si è in fase di controllo.
Il comma 646, infatti, sembra avere una funzione diversa: legittimare un
accertamento induttivo quando il Comune non dispone di dati certi sulla superficie calpestabile. Non introduce un criterio alternativo automatico, né tantomeno obbligatorio. La sentenza di Teramo, pur muovendosi in un quadro normativo complesso, finisce così per alimentare l’incertezza applicativa, in un ambito in cui chiarezza e coerenza sono essenziali sia per gli enti sia per i contribuenti.