4 FEBBRAIO 2026
Sull’imposta di soggiorno arriva un chiarimento destinato a incidere in modo strutturale sull’assetto dei rapporti tra Comuni e gestori delle strutture ricettive. Con l’ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026, la Corte di Cassazione, (Sez. unite civili), mettono un punto fermo sulla qualificazione giuridica del gestore, recepito ora dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna in una nota rivolta agli enti locali. Il messaggio è netto: l’imposta di soggiorno è un’obbligazione esclusivamente tributaria e il gestore non è più un agente contabile.
Le conseguenze operative sono rilevanti. La Corte dei conti, (Sezione giurisdizionale Emilia-Romagna), con una nota del 29 gennaio scorso, stabilisce che non sussiste più, neppure per gli esercizi pregressi, l’obbligo di resa del conto giudiziale, né quello di adempiere agli obblighi previsti dagli articoli 139 e seguenti del Codice di giustizia contabile.
Ogni controversia relativa a mancato, tardivo o parziale versamento dell’imposta di soggiorno rientra ora nella giurisdizione del giudice tributario, mentre resta ferma la competenza dei Comuni per le attività di accertamento e riscossione secondo le regole proprie del diritto tributario.
Per gli enti locali si apre dunque una fase di adeguamento necessario: procedure e regolamenti vanno aggiornati, abbandonando definitivamente richieste di conto giudiziale non più coerenti con il quadro normativo e giurisprudenziale. La linea è tracciata: meno contabilità pubblica, più diritto tributario.