Tributi locali, no alla transazione fiscale nei concordati liquidatori
Corte dei conti Toscana: i Comuni non possono rinunciare a sanzioni e interessi IMU e TASI in sede di concordato preventivo
19 MARZO 2026
Con la delibera n. 8 del 12 febbraio 2026, la Corte dei conti Toscana ha chiarito i limiti per i Comuni in materia di transazione tributaria, escludendo la possibilità di aderire a proposte transattive relative a tributi locali nell’ambito di concordati preventivi liquidatori.
Il caso: rinuncia a interessi e sanzioni
La pronuncia nasce dalla richiesta di un Comune di accettare una proposta transattiva presentata da una società in liquidazione, che prevedeva la
rinuncia integrale a interessi e sanzioni su debiti IMU e TASI maturati dopo l’omologazione del concordato.
La Corte ha escluso tale possibilità, evidenziando l’assenza di una disciplina che consenta agli enti locali di aderire a
transazioni fiscali su tributi propri in questo contesto.
Stop alla transazione tributaria per i Comuni
Secondo i giudici contabili, nelle more dell’attuazione della
legge delega n. 111/2023, come modificata dalla legge n. 120/2025, non è ancora consentita l’
estensione della transazione tributaria ai tributi locali.
Di conseguenza, gli enti locali non possono accettare proposte di riduzione del debito tributario nell’ambito dell’esecuzione di concordati preventivi liquidatori.
Apertura alla definizione agevolata
La Corte richiama tuttavia una diversa possibilità introdotta dalla
legge n. 199/2025, che consente agli enti territoriali, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, di prevedere
forme di definizione agevolata dei crediti.
Queste possono includere la
riduzione o l’esclusione di interessi e sanzioni, ma solo a precise condizioni:
-delimitazione chiara dell’ambito applicativo;
-definizione di criteri e modalità di accesso;
-rispetto degli
equilibri di bilancio.
Implicazioni per gli enti locali
La delibera fornisce un importante chiarimento operativo: mentre la
transazione tributaria nei concordati resta preclusa, i Comuni possono comunque intervenire attraverso strumenti regolamentari propri, purché coerenti con i vincoli finanziari e con l’obiettivo di
migliorare l’efficacia della riscossione.