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Autotutela fiscale, spese di giudizio sempre dovute al contribuente

La Cgt2 Lazio chiarisce: anche in caso di annullamento in autotutela l’Amministrazione deve pagare le spese processuali
 
 
 
 

24 MARZO 2026

Nel contenzioso tributario, l’annullamento di un atto in autotutela non esonera l’Amministrazione dal pagamento delle spese di giudizio. È quanto affermato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio (sentenza n. 24/2026), pubblicata nella rassegna MEF del 15 marzo.

Il principio: tutela piena del contribuente

Secondo i giudici, anche quando l’ente impositore ritira l’atto impugnato, il giudice deve comunque pronunciarsi sulla liquidazione delle spese.
L’obiettivo è evitare che il contribuente subisca una diminuzione patrimoniale per aver dovuto attivare un giudizio al fine di ottenere il riconoscimento di un proprio diritto.

Il caso: annullamento dopo il ricorso

La vicenda riguardava due cartelle di pagamento successivamente annullate in autotutela dopo la proposizione del ricorso.
In primo grado, i giudici avevano dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di lite.
La contribuente ha però impugnato la decisione, ottenendo ragione in appello.

Condanna alle spese per ente e riscossione

La Corte ha accolto l’appello, stabilendo che:
-sia l’ente impositore;
-sia l’agente della riscossione;
devono essere condannati al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio.

Implicazioni operative

La sentenza rafforza la tutela del contribuente, chiarendo che l’autotutela non può tradursi in un vantaggio processuale per l’Amministrazione.
Anche in caso di annullamento spontaneo dell’atto, resta fermo il principio che le spese devono essere poste a carico della parte che ha originato il contenzioso, garantendo così equità e completezza della tutela giurisdizionale.