Decreto PNRR 2026: pubblicato in Gazzetta Ufficiale
In G.U. la legge 20 aprile 2026, n. 50 recante: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione
29 APRILE 2026
Dopo l’approvazione definitiva del Senato, il 15 aprile scorso, con 101 voti favorevoli, 63 contrari e 2 astensioni, la legge 20 aprile 2026, n. 50 recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione” è ora in Gazzetta Ufficiale.
Vengono introdotte misure urgenti per l’attuazione del PNRR e per disciplinare le politiche di coesione, con ricadute dirette su personale pubblico, digitalizzazione, appalti e finanza territoriale.
Personale PA: proroghe, nuove assunzioni e incarichi dirigenziali
Sul fronte del personale pubblico, si introduce un pacchetto articolato di disposizioni. Gli incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 80/2021 sono prorogati fino al
31 dicembre 2029 (in precedenza fissati al 31 dicembre 2026), con rideterminazione automatica a tre anni per i contratti in essere con termine anteriore a tale data. Per le
Amministrazioni centrali, è previsto il rinnovo degli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale ex articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, fino al 31 dicembre 2029, qualora permanga l’esigenza di avvalersi delle competenze maturate.
Rilevante anche la disposizione sui
contratti a tempo determinato di Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni: tutti gli incarichi dirigenziali e non dirigenziali finanziati su risorse proprie di bilancio, in deroga ai vincoli assunzionali, possono essere prorogati fino al
31 dicembre 2026, nel rispetto del limite massimo di trentasei mesi per il personale non dirigenziale e delle facoltà assunzionali disponibili.
La Presidenza del Consiglio è inoltre autorizzata a bandire una
procedura selettiva per titoli ed esame orale per l’assunzione di dieci unità di personale di categoria B (profilo assistente di settore tecnologico), con contratto a tempo determinato di trentasei mesi non rinnovabile e comunque non oltre il 31 dicembre 2029.
Società a partecipazione pubblica: incarichi rinnovabili fino al 2027
Si modifica l’articolo 19, comma 9-bis, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016), intervenendo sulla durata degli incarichi negli organismi partecipati. La novità principale è duplice: gli incarichi, già prorogabili, diventano esplicitamente rinnovabili, e il termine ultimo per il loro conferimento viene spostato dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027, ampliando così la finestra temporale a disposizione delle Amministrazioni per la gestione della governance delle società partecipate.
Enti locali: nuove soglie demografiche per riscossione e adempimenti
Si interviene su due disposizioni che riguardano direttamente i Comuni di medie dimensioni.
Per un verso, modifica l’articolo 3-quater, comma 1, del decreto legge n. 44/2005, innalzando da 5mila a 10mila abitanti la soglia demografica per l’applicazione di specifiche disposizioni agli Enti locali, con effetti potenzialmente significativi per i Comuni che si trovano nella fascia intermedia.
Per altro verso, modifica la legge n. 199/2025 abbassando da 20mila a 10mila abitanti la soglia per l’accesso alle agevolazioni sulla riscossione, aggiornando contestualmente il riferimento all’esercizio finanziario 2025 (in luogo del 2024), con l’estensione della misura anche ai Comuni che hanno applicato le disposizioni di cui all’articolo 16, commi da 6-ter a 6-sexies, del decreto legge n. 115/2022.
Implicazioni operative: semplificazione, appalti e giustizia tributaria
Sul versante degli appalti PNRR, il decreto introduce una tutela dell’interesse pubblico alla realizzazione delle opere in caso di crisi dell’impresa appaltatrice: l’Amministrazione è tenuta a risolvere il contratto qualora l’impresa acceda a strumenti di regolazione dell’insolvenza con finalità liquidatoria, procedendo poi all’individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell’articolo 124 del codice appalti (d.lgs. n. 36/2023). Resta fermo che alla risoluzione consegue esclusivamente l’obbligo per l’impresa di pagare le penali maturate, recuperabili anche mediante escussione della garanzia definitiva o compensazione dei crediti verso l’Amministrazione. I crediti maturati dall’impresa prima dell’accesso alla procedura concorsuale sono destinati prioritariamente a soddisfare i crediti retributivi, contributivi e previdenziali dei lavoratori; i residui confluiscono nella massa attiva della procedura.
Sul fronte della semplificazione amministrativa, viene rafforzata la Commissione parlamentare per la semplificazione, con il mandato di formulare osservazioni e proposte in materia normativa e di redigere una relazione annuale sui processi di semplificazione. Nell’ambito della giustizia tributaria, il decreto istituisce tre nuove direzioni territoriali del Dipartimento della giustizia tributaria del MEF, con sede a Milano, Roma e Napoli, ciascuna articolata in due uffici dirigenziali non generali, per rafforzare il presidio territoriale delle corti di giustizia tributaria.
Attenzione
Le Regioni e le Province autonome dispongono di centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione per istituire, con propria legge, il Fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto dell’evasione dei tributi regionali, alimentato da un accantonamento fino all’1% del gettito effettivamente riscosso (articolo 5-bis, comma 1). Le Giunte regionali approvano il regolamento attuativo con i criteri di attribuzione delle risorse.