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Canone su viadotti autostradali, il TAR dice no

Focus sul TAR Abruzzo, L'Aquila, (Sez. I), con la sentenza del 20 aprile 2026, n. 231

7 MAGGIO 2026

Il TAR Abruzzo, L’Aquila, (Sez. I), con la sentenza del 20 aprile 2026, n. 231 esclude il pagamento del canone unico patrimoniale per i viadotti autostradali che sovrastano strade provinciali. La decisione si pone in contrasto con l’orientamento della Cassazione, riaprendo il tema del presupposto impositivo e del riparto di giurisdizione.

Il caso: canone provinciale e concessioni autostradali

Con la sentenza, la prima sezione del Tar Abruzzo ha stabilito che non è dovuto il canone unico provinciale, né le relative sanzioni, da parte della società concessionaria autostradale per i viadotti che insistono sul soprassuolo delle strade provinciali.
La controversia non riguardava la quantificazione del canone, ma la legittimità stessa della pretesa impositiva. La concessionaria aveva infatti impugnato il regolamento provinciale nella parte in cui l’ente riteneva di poter assoggettare tali infrastrutture a un regime autorizzatorio e, conseguentemente, al pagamento del canone.

La decisione del TAR: niente occupazione del suolo provinciale

Il TAR ha escluso che i viadotti autostradali possano configurare un’occupazione abusiva del suolo provinciale, osservando che tali opere insistono su un’infrastruttura riconducibile primariamente al demanio statale.
Secondo i giudici amministrativi, la semplice interferenza con il soprassuolo provinciale non integra un utilizzo qualificato del bene tale da determinarne la sottrazione all’uso pubblico. Ne deriva l’assenza del presupposto impositivo, con conseguente illegittimità del canone e delle sanzioni.
Inoltre, la natura privatistica della concessionaria non incide sulla qualificazione giuridica del bene, che mantiene la propria natura demaniale statale e, come tale, resta sottratto al prelievo patrimoniale locale.

Il contrasto con la Cassazione: presupposto impositivo sì

La pronuncia si pone in netto contrasto con l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, maturato in materia di Tosap e Cosap e ritenuto applicabile anche al canone unico patrimoniale.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, da ultimo confermata con l’ordinanza n. 3633/2026, l’occupazione del soprassuolo comunale o provinciale mediante viadotti autostradali integra il presupposto impositivo, in quanto la realizzazione dell’infrastruttura non elimina la natura demaniale del suolo sottostante né l’utilizzo dello stesso.

Riparto di giurisdizione e effetti pratici

Un elemento decisivo evidenziato dalla vicenda riguarda il riparto di giurisdizione. Quando la controversia viene incardinata davanti al giudice amministrativo, come nel caso del Tar Abruzzo, si registrano orientamenti più favorevoli ai concessionari.
Diversamente, nelle controversie devolute al giudice ordinario, prevale l’impostazione della Cassazione, con conseguente maggiore probabilità di riconoscimento del canone.

Conclusioni

La sentenza del Tar Abruzzo riapre un tema tutt’altro che pacifico, evidenziando un contrasto giurisprudenziale rilevante sul presupposto del canone unico patrimoniale. In attesa di un intervento chiarificatore, resta centrale il ruolo del giudice adito, con implicazioni concrete per enti locali e concessionari autostradali.