12 MAGGIO 2026
La Suprema Corte ha accolto il ricorso di un Comune, censurando la decisione dei giudici tributari di secondo grado che avevano ritenuto tardiva la notifica prendendo in considerazione esclusivamente la data di ricezione dell’atto da parte del contribuente.
Secondo la Cassazione, quando la notifica avviene tramite servizio postale, ai fini della verifica della decadenza dell’ente impositore assume rilievo la data di consegna del plico all’ufficio postale e non quella della successiva ricezione da parte del destinatario.
Il principio si fonda sul consolidato orientamento secondo cui la notificazione produce effetti differenti per notificante e destinatario:
Di conseguenza, il Comune deve considerarsi decaduto dal potere di accertamento solo se l’atto viene affidato al servizio postale oltre il termine previsto dalla legge.
Nel caso esaminato, la controversia riguardava un avviso di accertamento relativo a tributi locali, per i quali l’articolo 1, comma 161, della legge n. 296/2006 stabilisce che gli atti debbano essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento o la dichiarazione avrebbero dovuto essere effettuati.
La Corte ha rilevato che il giudice di appello aveva erroneamente verificato solo la data di ricezione dell’atto da parte della contribuente, senza accertare quando il Comune avesse effettivamente consegnato il plico all’ufficio postale.
Da qui l’accoglimento del ricorso dell’ente locale e il rinvio della causa per un nuovo esame conforme ai principi affermati dalla Suprema Corte.
La pronuncia conferma un principio di particolare importanza pratica per i Comuni, soprattutto nella gestione delle scadenze degli accertamenti tributari.
Per dimostrare il rispetto dei termini decadenziali sarà quindi fondamentale conservare la documentazione attestante la data di spedizione degli atti, elemento decisivo nei contenziosi relativi alla tempestività delle notifiche.