La CGT di secondo grado delle Marche esclude IMU e TASI su un’area edificabile sequestrata e sottoposta a bonifica: assente la capacità contributiva del proprietario
15 GIUGNO 2026
Un terreno formalmente edificabile può essere escluso dall’IMU se, per cause indipendenti dalla volontà del proprietario, risulta concretamente inutilizzabile. È questo il principio affermato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, con la sentenza n. 168 del 20 febbraio 2026, segnalata dal Dipartimento della Giustizia Tributaria nella rassegna delle sentenze del 1° giugno 2026. La pronuncia offre un'importante interpretazione del rapporto tra presupposto impositivo e capacità contributiva, valorizzando la concreta possibilità di utilizzo economico del bene.
La controversia riguardava un terreno classificato come edificabile dagli strumenti urbanistici comunali. Durante la realizzazione delle fondazioni, tuttavia, erano emerse consistenti fonti di inquinamento sotterraneo che avevano determinato il sequestro dell’area e l’avvio di interventi di bonifica ambientale.
Il proprietario si era quindi trovato nell'impossibilità assoluta di utilizzare il bene, sia sotto il profilo materiale sia sotto quello giuridico, contestando la pretesa tributaria relativa a IMU e TASI.
Nella motivazione, i giudici marchigiani operano una distinzione fondamentale tra il presupposto oggettivo dell’imposta, rappresentato dall’edificabilità dell’area secondo la pianificazione urbanistica, e la capacità contributiva effettiva, richiesta dall’articolo 53 della Costituzione.
Pur riconoscendo che il terreno manteneva formalmente la qualificazione urbanistica di area edificabile, la Corte ha evidenziato come il contribuente fosse totalmente privato della possibilità di trarne un’utilità economica.
La sentenza richiama i principi elaborati dalla Corte costituzionale e dalla Corte di Cassazione, secondo cui la capacità contributiva deve essere concreta, attuale ed effettiva.
Nel caso esaminato non si era in presenza di una mera limitazione o difficoltà edificatoria, ma di un insieme di impedimenti giuridici e materiali imposti dall’autorità pubblica, che avevano reso il terreno completamente inutilizzabile nelle annualità oggetto di accertamento.
Per tale ragione la Corte ha escluso l’assoggettamento sia all’IMU sia alla TASI.
La decisione assume particolare rilievo per gli enti impositori e per i proprietari di aree interessate da vincoli ambientali, sequestri o procedure di bonifica.
La pronuncia conferma infatti che la qualificazione urbanistica del terreno non è sempre sufficiente a giustificare l’imposizione fiscale, quando l’utilizzo del bene sia totalmente impedito per cause non imputabili al contribuente. In tali circostanze, viene meno il presupposto sostanziale della tassazione, rappresentato dalla reale manifestazione di capacità contributiva.