IMU, l’esenzione sulla casa familiare resta anche dopo la maggiore età dei figli
La CGT di Prato chiarisce che il raggiungimento della maggiore età non fa cessare automaticamente il diritto di abitazione derivante dall’assegnazione della casa coniugale
19 GIUGNO 2026
Il genitore assegnatario della casa familiare non perde automaticamente il beneficio dell’esenzione IMU quando i figli diventano maggiorenni. È questo il principio affermato dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Prato, con la sentenza n. 55 del 17 marzo 2026, segnalata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella rassegna delle sentenze tributarie del 15 giugno. La decisione assume particolare rilievo per i numerosi contenziosi sorti negli ultimi anni in materia di assegnazione della casa familiare e trattamento fiscale dell’immobile dopo la separazione o il divorzio.
Il caso: IMU richiesta al comproprietario dopo la maggiore età dei figli
La controversia riguardava un contribuente proprietario del 50% di un immobile che, a seguito della separazione, era stato assegnato all’ex moglie quale genitore collocatario dei figli.
Il Comune aveva richiesto il pagamento dell’IMU ritenendo che il raggiungimento della maggiore età dei figli avesse fatto venir meno gli effetti dell’assegnazione della casa familiare e, conseguentemente, il regime di favore previsto dalla normativa.
Il contribuente ha impugnato l’atto sostenendo che il provvedimento giudiziario di assegnazione era ancora pienamente efficace.
Il diritto di abitazione non cessa automaticamente
Accogliendo il ricorso, la CGT di Prato ha evidenziato che
non esiste alcuna norma che preveda l’automatica cessazione del diritto di abitazione con il semplice raggiungimento della maggiore età dei figli.
L’assegnazione della casa familiare trova infatti la propria fonte in un provvedimento dell’autorità giudiziaria e continua a produrre effetti fino a quando non intervenga una diversa decisione del giudice o una specifica causa di cessazione prevista dall’ordinamento.
Secondo i giudici, il Comune non può sostituirsi all’autorità giudiziaria modificando unilateralmente una situazione giuridica già definita.
L’esenzione IMU resta efficace
Partendo da tale presupposto, la Corte ha ritenuto illegittima la richiesta dell’imposta formulata dall’ente locale.
Poiché il diritto di abitazione derivante dall’assegnazione della casa familiare era ancora vigente, permanevano anche gli effetti fiscali collegati, compresa l’
esenzione IMU prevista per l’abitazione principale del genitore assegnatario.
Nel caso esaminato, il provvedimento di separazione non prevedeva infatti alcuna clausola che subordinasse la durata dell’assegnazione alla minore età dei figli.
Le conseguenze operative
La sentenza offre un importante chiarimento per Comuni e contribuenti.
Il raggiungimento della maggiore età dei figli non costituisce, di per sé, un elemento sufficiente per revocare il trattamento fiscale riconosciuto alla casa familiare assegnata in sede di separazione o divorzio. Gli enti impositori devono verificare l’esistenza e il contenuto del provvedimento giudiziario di assegnazione, evitando di presumere automaticamente la cessazione del diritto di abitazione.
La decisione conferma così il principio secondo cui gli effetti tributari dell’assegnazione della casa familiare seguono la permanenza del titolo giuridico disposto dal giudice e non eventi che, in assenza di una specifica previsione normativa o giudiziale, non ne determinano automaticamente la cessazione.