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Si, all’impugnazione del silenzio rifiuto, in mancanza del provvedimento espresso di accoglimento/rigetto dell’istanza

Il caso
 
 
 
 

29 GIUGNO 2026

di Maria Suppa
 

Il caso

Un contribuente ha proposto istanza di rimborso per imu, a suo dire, indebitamente versata.
L’Ufficio tributi, prima dello scadere dei 90 giorni, ha inviato una comunicazione al contribuente nella quale lo si avvisava dell’apertura dell’istruttoria.
Decorsi i 90 giorni dalla notifica dell’istanza, però, il contribuente ha proposto ricorso avverso il silenzio rifiuto.
E’ legittimo da parte del contribuente proporre ricorso, nonostante, la comunicazione di apertura dell’istruttoria ricevuta dall’Ufficio? 
 

La soluzione

Giova premettere che, in assenza di un esplicito provvedimento di diniego del rimborso, il contribuente che intende ottenere il rimborso di somme che assume indebitamente versate a titolo d’imposta, può solo proporre ricorso avverso il cd. silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, che, ai sensi dell’art.21, D.Lgs. n. 546 del 1992, si forma decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione in sede amministrativa. La mancata formazione del silenzio-rifiuto – che è il mezzo attraverso il quale pretese restitutorie fiscali sono rese azionabili nel giudizio tributario ( tipico giudizio impugnatorio) – comporta l’inammissibilità del ricorso per difetto di un indefettibile presupposto processuale (eccezione, peraltro, rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio).
Di contro, una volta formatosi il silenzio/rifiuto, il ricorso è proponibile fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto (ovvero entro il termine di prescrizione decennale).
Peraltro, poiché l’inerzia dell’Ufficio  rispetto alla pretesa di rimborso del contribuente, determina, decorsi 90 giorni dall’istanza, automaticamente, il silenzio rifiuto impugnabile, eventuali comunicazioni interlocutore da parte dell’Ente impositore (quali, ad es.presa in carico, inizio dell’istruttoria, rinvio a stanziamenti, temporanea mancata restituzione) non impediscono la formazione del silenzio/rifiuto per il decorso del termine, non sostanziandosi in un formale atto di diniego espresso.
Orbene, alla luce delle considerazioni svolte, nel caso di specie, in mancanza di provvedimento di accoglimento o di diniego espresso dell’istanza entro il termine di 90 giorni, si è indubbiamente determinato il silenzio/rifiuto, con la conseguenza che il ricorso proposto dal contribuente è ammissibile e legittimo.