Tassa rifiuti, quando inizia a decorrere il termine per la richiesta del rimborso?
Focus Corte di Cassazione(Sez. Trib.), ordinanza 17 giugno 2026, n.20433
7 LUGLIO 2026
La Corte di Cassazione, (Sez. Trib.), con l’ordinanza del 17 giugno 2026, n. 20433 ha fornito un importante chiarimento in materia di rimborsi dei tributi locali, destinato ad avere effetti ben oltre il caso concreto relativo alla tassa rifiuti. I giudici di legittimità hanno infatti stabilito che il termine di cinque anni previsto dall’articolo 1, comma 164, della legge n. 296/2006 decorre non solo dalla data del pagamento del tributo, ma anche – quando il diritto alla restituzione dipende dall’esito di un giudizio – dal momento in cui tale diritto viene definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato.
Il caso esaminato dalla Corte
La controversia riguardava un contribuente che aveva contestato l’assoggettamento alla tassa rifiuti di alcune aree produttive di rifiuti speciali, sostenendone l’esclusione dal prelievo.
Durante il lungo contenzioso il contribuente aveva continuato a versare il tributo. Solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che aveva riconosciuto l’illegittimità dell’imposizione aveva presentato istanza di rimborso al Comune.
L’ente locale aveva respinto la richiesta, ritenendo ormai decorso il termine decadenziale quinquennale.
Il termine decorre dall’accertamento definitivo
La Cassazione ha ribaltato tale impostazione, richiamando la formulazione dell’articolo 1, comma 164, della legge n. 296/2006.
La norma stabilisce infatti che il rimborso deve essere richiesto entro cinque anni
dal giorno del versamento oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Quando il diritto al rimborso dipende dall’esito di un giudizio, il termine non può quindi iniziare a decorrere prima della formazione del giudicato, momento nel quale il diritto diventa giuridicamente certo.
Un principio valido anche per l’IMU
L’orientamento espresso dalla Suprema Corte non riguarda soltanto la tassa rifiuti.
La disciplina del rimborso prevista dalla legge n. 296/2006 è infatti comune ai principali tributi comunali, compresa l’
IMU.
In questa prospettiva si inserisce anche il precedente della
Cassazione n. 30446/2021, che ha riconosciuto il diritto al rimborso dell’IMU versata sulla base di una rendita catastale successivamente rideterminata dal giudice, facendo decorrere il termine dalla definizione del contenzioso catastale.
Le conseguenze operative
La pronuncia assume particolare rilievo sia per i contribuenti sia per gli enti locali.
Ogniqualvolta il diritto al rimborso dipenda dalla definizione di una controversia giudiziaria, il termine decadenziale resta sospeso fino all’accertamento definitivo della posizione giuridica.
Ne consegue che il contribuente può chiedere la restituzione anche di somme versate molti anni prima, purché la richiesta venga presentata entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza favorevole