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TARI, il Consiglio di Stato conferma i limiti del metodo presuntivo: la minore produzione di rifiuti non basta a ridurre il tributo

Con la sentenza n. 5011 del 23 giugno 2026, il Consiglio di Stato ribadisce che il sistema tariffario fondato sui coefficienti presuntivi si applica uniformemente alle utenze della stessa categoria, salvo specifiche deroghe previste dalla legge
 
 
 
 

8 LUGLIO 2026

Con la sentenza n. 5011 del 23 giugno 2026, il Consiglio di Stato torna a pronunciarsi sul funzionamento del metodo presuntivo di determinazione della TARI per le utenze non domestiche, confermando un principio di particolare interesse per Comuni, gestori del servizio e contribuenti. Secondo i giudici amministrativi, il fatto che una singola attività produca, nella realtà, una quantità di rifiuti inferiore a quella stimata dai coefficienti previsti dal metodo tariffario non è sufficiente, di per sé, a giustificare una disapplicazione della disciplina vigente.

Il metodo presuntivo garantisce uniformità di trattamento

La pronuncia ribadisce che il sistema di determinazione della TARI per le utenze non domestiche si fonda su criteri presuntivi, costruiti attraverso coefficienti che stimano la potenziale produzione di rifiuti delle diverse categorie economiche.
Si tratta di un modello che opera su base generale e che mira a garantire uniformità, oggettività e parità di trattamento tra tutti gli utenti appartenenti alla medesima classe tariffaria.
Di conseguenza, la circostanza che un singolo contribuente produca concretamente una quantità di rifiuti inferiore rispetto a quella stimata dal metodo non costituisce un motivo sufficiente per ottenere una diversa determinazione della tariffa.

Non è possibile disapplicare il sistema per il singolo contribuente

Secondo il Consiglio di Stato, ammettere una deroga individuale fondata esclusivamente sulla minore produzione effettiva di rifiuti determinerebbe un’applicazione non uniforme della disciplina.
Il metodo tariffario perderebbe infatti la propria funzione di criterio generale, con il rischio di creare trattamenti differenziati tra utenti appartenenti alla stessa categoria economica.
Per questo motivo, il sistema presuntivo continua a trovare applicazione anche nei confronti del singolo contribuente che dimostri di aver prodotto quantitativi inferiori rispetto a quelli teoricamente attribuiti dai coefficienti.

Restano ferme le riduzioni previste dalla normativa

La sentenza non esclude naturalmente l’applicazione delle riduzioni o esclusioni espressamente previste dalla legge o dai regolamenti comunali, come quelle riguardanti particolari tipologie di rifiuti speciali o le fattispecie disciplinate dalla normativa sulla TARI.
Ciò che viene escluso è la possibilità di sostituire il criterio presuntivo con una valutazione individuale della produzione effettiva dei rifiuti in assenza di una specifica previsione normativa.

Le ricadute per Comuni e contribuenti

La decisione conferma l’impostazione consolidata della giurisprudenza amministrativa, rafforzando la legittimità dei regolamenti comunali che applicano i coefficienti previsti dal metodo tariffario alle utenze non domestiche.
Per gli enti locali, la pronuncia rappresenta un’importante conferma della tenuta del sistema presuntivo quale criterio generale di determinazione della TARI; per i contribuenti, ribadisce che eventuali contestazioni non possono fondarsi esclusivamente sulla dimostrazione di una minore produzione concreta di rifiuti rispetto a quella teoricamente attribuita alla categoria di appartenenza.