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Imposta di soggiorno, la Cassazione esclude la giurisdizione della Corte dei conti per gli omessi versamenti

Le Sezioni Unite confermano che, dopo la riforma del 2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile d'imposta e non più agente contabile: le controversie appartengono alla giurisdizione tributaria
 

17 LUGLIO 2026

Con la sentenza depositata il 28 giugno 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione affrontano nuovamente il tema della natura giuridica degli obblighi gravanti sui gestori delle strutture ricettive in materia di imposta di soggiorno, confermando l'orientamento già espresso con la sentenza n. 1527/2026. La decisione chiarisce che, a seguito della riforma introdotta dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020, il rapporto tra Comune e gestore ha assunto natura esclusivamente tributaria, con la conseguente esclusione della giurisdizione della Corte dei conti per gli omessi versamenti dell'imposta.

Il caso

La Procura regionale della Corte dei conti dell'Emilia-Romagna aveva promosso un'azione di responsabilità amministrativa nei confronti dell'amministratore di una società che gestiva una struttura alberghiera, chiedendone la condanna per il mancato riversamento al Comune dell'imposta di soggiorno riscossa nel corso del 2022.

L'amministratore ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che la controversia dovesse essere devoluta al giudice tributario e non alla magistratura contabile.

La riforma del 2020 ha cambiato la natura del rapporto

Le Sezioni Unite ricostruiscono l'evoluzione normativa dell'imposta di soggiorno.

Prima dell'intervento del D.L. n. 34/2020, il gestore della struttura ricettiva era considerato estraneo al rapporto tributario e svolgeva un'attività di riscossione per conto del Comune, assumendo la qualifica di agente contabile. Da tale qualificazione derivavano sia l'obbligo di resa del conto sia la possibile responsabilità erariale davanti alla Corte dei conti.

Il quadro è mutato con l'introduzione del comma 1-ter dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, che ha attribuito al gestore la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ospite della struttura. Successivamente, l'art. 5-quinquies del D.L. n. 146/2021 ha confermato, in via interpretativa, tale impostazione.

Il gestore non è più agente contabile

Secondo la Cassazione, la nuova disciplina ha trasformato radicalmente la posizione del gestore.

Egli non maneggia più denaro pubblico da riversare all'ente locale, ma assume una propria obbligazione tributaria quale responsabile d'imposta, obbligandosi al versamento anche qualora il turista non abbia corrisposto l'importo dovuto, salvo il diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo.

Viene quindi meno quel rapporto di servizio con la pubblica amministrazione che costituiva il presupposto della giurisdizione contabile.

La controversia appartiene al giudice tributario

La Corte osserva inoltre che il legislatore ha costruito un sistema interamente tributario.

Il gestore è tenuto alla presentazione della dichiarazione, è destinatario delle sanzioni previste per l'omesso o tardivo versamento dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 ed è inserito in un rapporto trilaterale tra Comune, struttura ricettiva e ospite.

Ne consegue che le controversie relative all'esistenza e all'entità dell'obbligo di pagamento devono essere devolute alla giurisdizione tributaria, mentre difetta la giurisdizione della Corte dei conti, non essendo più configurabile un'ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile derivante dall'omesso riversamento dell'imposta di soggiorno.

Un orientamento ormai consolidato

La pronuncia consolida definitivamente l'orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1527/2026, ribadendo che la riforma del 2020 ha modificato non solo gli obblighi del gestore, ma anche il riparto della giurisdizione.

Per i Comuni e per gli operatori del settore turistico ciò significa che le controversie concernenti il pagamento dell'imposta di soggiorno dovranno essere trattate nell'ambito del processo tributario, mentre la responsabilità contabile davanti alla Corte dei conti resta esclusa per le violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina.