Cartelle di pagamento, la Cassazione chiarisce l’onere della prova sulla notifica postale
La Suprema Corte afferma che la consegna della raccomandata al domicilio del destinatario fa presumere la conoscenza dell’atto: spetta al contribuente dimostrare l’eventuale difformità del contenuto del plico
20 LUGLIO 2026
Con la sentenza n. 20809 del 19 giugno 2026, illustrata dall’Agenzia delle Entrate in un articolo pubblicato il 15 luglio 2026, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla prova della notificazione delle cartelle di pagamento effettuata mediante raccomandata. La decisione ribadisce i principi già consolidati in materia di riparto dell’onere probatorio, precisando quando opera la presunzione di conoscenza dell’atto notificato e quali sono gli obblighi probatori rispettivamente gravanti sull’ente impositore e sul contribuente.
La presunzione di conoscenza dell’atto
La Corte ricorda che, quando la raccomandata viene regolarmente consegnata presso il domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento, trova applicazione la presunzione prevista dall’
art. 1335 del codice civile.
In forza di tale disposizione, l’atto si presume conosciuto dal destinatario nel momento in cui giunge al suo indirizzo, salvo che quest’ultimo dimostri di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione.
La presunzione trova inoltre fondamento nel principio della cosiddetta
“vicinanza della prova”, secondo cui l’onere probatorio deve gravare sulla parte che si trova nella posizione migliore per fornire la relativa dimostrazione.
Spetta al contribuente dimostrare il diverso contenuto del plico
Secondo la Cassazione, qualora il destinatario sostenga che il plico ricevuto fosse vuoto oppure contenesse un documento diverso rispetto a quello che l’Amministrazione afferma di avere notificato, grava sul contribuente l’onere di fornire la relativa prova.
Non è quindi sufficiente una semplice contestazione generica del contenuto della raccomandata, ma occorre dimostrare concretamente la difformità tra il documento effettivamente ricevuto e quello che l’ente sostiene di avere spedito.
L’onere probatorio resta anche a carico dell’ente impositore
La Suprema Corte precisa tuttavia che tale principio opera solo se anche l’ente impositore assolve al proprio onere probatorio.
L’Amministrazione deve infatti dimostrare quale atto abbia inteso notificare, producendo in giudizio un documento chiaramente identificabile, almeno in copia, così da consentire la verifica della corrispondenza tra l’atto spedito e quello che si assume notificato.
Solo in presenza di tale documentazione può operare la presunzione di conoscenza e conseguentemente trasferirsi sul contribuente l’onere di dimostrare l’eventuale difformità del contenuto del plico.
Un equilibrio tra tutela del contribuente e certezza delle notifiche
La sentenza conferma l’orientamento volto a garantire un equilibrato riparto dell’onere della prova nei procedimenti di riscossione.
Da un lato, l’ente impositore non può limitarsi ad allegare l’avvenuta spedizione della raccomandata, ma deve identificare con precisione l’atto notificato; dall’altro, una volta dimostrata tale circostanza e accertata la consegna al domicilio del destinatario, non è sufficiente una contestazione meramente assertiva del contribuente, il quale è tenuto a provare che il plico fosse privo dell’atto o contenesse un documento diverso.
La decisione offre così un ulteriore chiarimento sulle regole probatorie applicabili alle notifiche delle cartelle di pagamento effettuate mediante servizio postale, rafforzando i principi di certezza giuridica e di corretto riparto degli oneri processuali.