Processo tributario telematico, la firma digitale mancante non rende inammissibile il ricorso
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia conferma l'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione: la mancata firma digitale sul ricorso notificato via PEC integra una nullità sanabile quando sia comunque certa la paternità dell'atto e questo abbia raggiunto il proprio scopo.
28 LUGLIO 2026
Nella rassegna delle sentenze tributarie del 15 luglio 2026, il Ministero dell'Economia e delle Finanze richiama la sentenza n. 1205 del 25 maggio 2026 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, dedicata agli effetti della mancata sottoscrizione digitale del ricorso nel processo tributario telematico. La pronuncia ribadisce il principio già espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza n. 6477 del 12 marzo 2024), secondo cui l'assenza della firma digitale non determina l'inesistenza dell'atto processuale, ma configura una nullità sanabile qualora sia comunque possibile identificarne con certezza l'autore.
La firma digitale mancante integra una nullità e non l'inesistenza dell'atto
La controversia riguardava un ricorso introduttivo notificato tramite
PEC senza la sottoscrizione digitale del difensore.
Secondo la Corte, tale omissione non determina automaticamente l'inammissibilità del ricorso, poiché il difetto della firma digitale costituisce un
vizio di nullità, suscettibile di essere sanato, e non un'ipotesi di inesistenza dell'atto processuale.
La distinzione è rilevante perché consente di preservare gli effetti dell'atto quando risultino comunque soddisfatte le finalità del processo.
Determinante la certezza della paternità dell'atto
Richiamando il principio espresso dalle
Sezioni Unite della Cassazione, i giudici lombardi precisano che la nullità può essere sanata ogni volta in cui la
paternità dell'atto processuale sia desumibile da elementi oggettivi e qualificanti.
Nel caso esaminato, la riconducibilità del ricorso al contribuente risultava dimostrata anche attraverso le
ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della PEC, che consentivano di identificare con certezza il soggetto autore dell'impugnazione.
Il raggiungimento dello scopo sana il vizio
La Corte evidenzia inoltre che il ricorso aveva pienamente raggiunto la funzione per la quale era stato predisposto.
L'Amministrazione finanziaria aveva infatti ricevuto regolarmente l'atto ed era stata posta nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa.
In applicazione del principio del
raggiungimento dello scopo, il vizio formale derivante dalla mancanza della firma digitale è stato quindi ritenuto sanato.
Confermato l'orientamento delle Sezioni Unite
La decisione si inserisce nel solco dell'orientamento ormai consolidato inaugurato dalle
Sezioni Unite della Corte di cassazione, che privilegia la tutela dell'effettività della difesa e del contraddittorio rispetto a formalismi privi di concreta incidenza sul corretto svolgimento del processo.
Per gli operatori del contenzioso tributario la pronuncia rappresenta un'importante conferma: la firma digitale resta un requisito essenziale del processo telematico, ma la sua omissione non comporta automaticamente l'inammissibilità del ricorso quando l'identità dell'autore sia certa e l'atto abbia prodotto gli effetti processuali cui era destinato.