Canone unico patrimoniale, natura tributaria anche per occupazione abusiva: giurisdizione al giudice tributario
Focus TAR Liguria, (Sez. I), del 17 luglio 2026, n. 942
31 LUGLIO 2026
Il canone unico patrimoniale di concessione (CUP), disciplinato dall’art. 1, commi 816-847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, mantiene sempre natura tributaria, anche quando venga applicato dall’ente comunale a seguito di una presunta occupazione abusiva di spazi pubblici. È quanto ha chiarito il TAR per la Liguria con la sentenza n. 942/2026, dichiarando inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo.
Il caso
La controversia riguardava l’impugnazione di un provvedimento con cui un Comune aveva determinato l’ammontare del canone unico patrimoniale e irrogato la relativa sanzione, sul presupposto di un’occupazione abusiva di suolo pubblico da parte del ricorrente. Quest’ultimo aveva scelto di rivolgersi al giudice amministrativo, ritenendo che la natura sanzionatoria dell’atto — collegata all’assenza di un titolo concessorio — ne giustificasse l’impugnazione davanti al Tar anziché alle Commissioni tributarie.
La natura tributaria del canone
Il Collegio ligure ha ribadito un principio consolidato: il CUP conserva natura tributaria a prescindere dalle modalità con cui viene applicato, e dunque anche nell’ipotesi in cui l’ente lo determini unilateralmente in conseguenza di un’occupazione priva di titolo. Questo perché il presupposto impositivo del canone rimane lo stesso, sia che l’occupazione sia stata autorizzata tramite concessione, sia che risulti abusiva. Ne consegue che tutte le controversie relative al canone, comprese quelle originate da atti sanzionatori collegati a occupazioni non autorizzate, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice tributario, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto davanti al Tar.
L’inammissibilità del ricorso contro il regolamento comunale
La sentenza si sofferma anche su un secondo profilo, relativo all’impugnazione del regolamento comunale che disciplina il canone unico patrimoniale, nella parte in cui prevede il rilascio di una specifica concessione e l’accertamento dell’occupazione abusiva anche nei casi di esonero o esclusione dal canone per carenza dei presupposti. Anche questo ricorso è stato dichiarato inammissibile, ma per un motivo diverso: la carenza di interesse ad agire. Il TAR ha infatti osservato che la sussistenza o meno di un titolo concessorio non incide sull’an debeatur del canone, ossia sulla sua debenza in astratto, poiché il CUP resta comunque dovuto anche nei casi di occupazione priva di titolo. Di conseguenza, il ricorrente non vantava un interesse concreto e attuale a contestare