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Split payment e reverse charge dentro la soglia del 10 per cento

28 SETTEMBRE 2020

Nel calcolo della soglia del 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi, tra i versamenti, deve essere considerata l’Iva relativa alle operazioni rese dalle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici alla Pa, obbligata allo split payment, e anche l’Iva assolta dal committente in regime di inversione contabile.

Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 53/E del 22 settembre 2020, arrivata in soccorso di quanti hanno chiesto come determinare “i complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi”, come previsto dall’articolo 17-bis, del Dlgs n. 241/1997.

In particolare, all’Agenzia è stato chiesto se, per calcolare tale soglia, le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici possano conteggiare i versamenti relativi alle operazioni soggette ai meccanismi della scissione dei pagamenti (split payment), e dell’inversione contabile (reverse charge), e anche se nel suddetto calcolo rientrino, tra i versamenti, l’“imposta teorica” corrispondente al reddito della società, imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, e l’“imposta sul valore aggiunto teorica” risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, ma assolta dall’ente controllante, nell’ipotesi di esercizio dell’opzione per la liquidazione Iva di gruppo. Il tutto nell’ambito della trasparenza fiscale.