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Pubblicato in Gazzetta il decreto di erogazione del contributo ai Comuni per la perdita di gettito

25 FEBBRAIO 2021

È stato pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18.1.2021 il Decreto 22 dicembre 2020 del Ministero dell’Economia e Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno, recante “Erogazione del contributo per il ristoro ai Comuni per la perdita di gettito a seguito della riclassificazione degli immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali”, ai sensi dei commi 578-582 della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018). A decorrere dal 2020 sono infatti censiti nella categoria catastale E1, come immobili a destinazione particolare (assimilati a fari, stazioni, ecc.), e quindi esentati ex lege dal pagamento dell’IMU, le banchine e le aree scoperte adibite alle operazioni e ai servizi portuali nei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale rientranti in un’Autorità di sistema portuale, anche se affidati in concessione a privati, nonché le aree adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi. Sono inoltre assoggettati alla medesima disciplina le connesse infrastrutture ferroviarie e stradali nonché i depositi ivi ubicati, a condizione che siano strettamente funzionali alle operazioni ed ai servizi portuali, secondo quanto indicato nelle autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità di sistema portuale.

Sulla base dei  dati  trasmessi  dall’Agenzia delle entrate con il decreto in questione si rileva una perdita di gettito annua stimata in circa 1,5 milioni di euro per IMU quota Stato e 0,6 milioni di euro per IMU quota Comune, ripartita come da Allegato A  al succitato decreto, ai Comuni interessati.

Entro il 30 aprile 2021 si procederà alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati (nel limite massimo di 9,35 milioni di euro) a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati dall’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2021, concernenti le rendite definitive determinate sulla base degli atti di aggiornamento fatti nel 2018 e delle rendite iscritte in catasto dal primo gennaio 2019 ai sensi del  comma  579,  ovvero  d’ufficio  ai sensi del comma 580, nonché quelle già iscritte in catasto  dal  1°gennaio 2019.