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Le società in house rientrano nella nozione di pubblica amministrazione in senso sostanziale

19 APRILE 2021

Nella sentenza 434/2021 la prima sezione del tar Veneto affronta una lunga disamina sulla natura giuridica della società in house. La nozione di “pubbliche amministrazioni”, spiegano i giudici amministrativi veneti,  che delimita il settore del pubblico impiego prevista all’art. 1, c. 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non è l’unica, esiste infatti anche una nozione molto più ampia prevista dalla normativa nazionale in materia di contabilità e finanza pubblica di recepimento della disciplina comunitaria di cui al reg. (UE) n. 549/2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Ue. La l. 31 dicembre 2009, n. 196, all’art. 1, c.2, dispone che ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica per “amministrazioni pubbliche” si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici in appositi elenchi approvati dall’Istat con proprio provvedimento.

Tale provvedimento, in applicazione della disciplina comunitaria, prescinde totalmente dalla natura giuridica pubblica o privata dei soggetti interessati, e dà invece prevalenza alle fonti di finanziamento pubbliche ricomprendendo pertanto anche una molteplicità di persone giuridiche private. Ciò vale a fortiori per le società in house che costituiscono in realtà articolazioni in senso sostanziale della pubblica amministrazione da cui promanano.