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Necessaria la ricognizione dei procedimenti pendenti per quantificare il fondo contenzioso

24 MAGGIO 2021

È illegittimo l’operato del Comune che quantifica arbitrariamente il fondo contenzioso in assenza di una chiara ricognizione dei procedimenti pendenti: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Basilicata, nella delib. n. 31/2021/PRSP, depositata lo scorso 29 aprile.
Dinanzi ad una quantificazione di detto fondo in € 55.000, ritenuta prudenziale dal Comune, i giudici hanno stigmatizzato il comportamento dell’ente, ritenuto “poco diligente e contrario ai principi giuscontabili”, tenuto conto dell’assenza del rituale monitoraggio del contenzioso in corso.
Il principio della prudenza, infatti, impone la definizione di una serie di adeguati accantonamenti nel risultato di amministrazione (punto 9, allegato 1, del d.lgs. n. 118/2011); in particolare:

   *  il principio contabile 9.2 dell’allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 individua tra gli accantonamenti il fondo spese e rischi dedicato alle passività potenziali;
   *  il principio 5.2 lettera h) dell’allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 prevede la costituzione obbligatoria del fondo rischi contenzioso qualora, a seguito di controversia giudiziaria, sussista la significativa probabilità di soccombenza oppure si è in presenza di sentenza di condanna, non definitiva o non esecutiva, al pagamento di una somma di denaro.