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Censurate dalla Consulta la normativa statale e regionale sull’associazionismo obbligatorio dei piccoli comuni

6 MARZO 2019

Cinque Comuni ricorrenti innanzi al TAR Lazio, nonché un’Associazione degli Enti Locali hanno chiesto l’incostituzionalità della normativa statale, hanno lamentato l’obbligo previsto dal d.l.78/2010 di dover procedere ad una forma associativa la gestione delle loro funzioni fondamentali, nonché avverso al legge regionale che ha indicato l’obbligo di dettaglio nei confronti dei piccoli comuni. In particolare, la normativa statale, in sintesi, stabilisce le funzioni fondamentali dei Comuni e prevede l’obbligo per i più piccoli di tali enti (quelli con popolazione fino a 5.000 abitanti o a 3.000, se montani) di esercitare le predette funzioni in forma associata, mentre la normativa regionale, in attuazione delle disposizioni statali, individua la dimensione territoriale ottimale e omogenea funzionale all’esercizio associato, nonché le scadenze temporali per l’avvio di tale modalità di gestione. In particolare i piccoli comuni costituitisi in giudizio, hanno lamentato, impugnandola, anche la circolare del Ministero dell’Interno, con la quale ai prefetti sono state impartite indicazioni operative per procedere alla ricognizione dello stato di attuazione della normativa e per diffidare i Comuni inadempienti. Il TAR ha, quindi, sollevato la questione preliminare di legittimità costituzionale della normativa statale e regionale.