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Servizi a domanda individuale. Il legislatore ha fissato un limite minimo e non massimo del tasso di copertura del servizio

27 OTTOBRE 2021

L’aumento disposto da un ente locale, del 50% delle rette per gli asili nido, entro i temrini dell’approvazione del bilancio di previsione, in un ente in riequilibrio finanziario, non può generale alcun affidamento da parte dei genitori al pagamento delle rette dell’anno precedente anche se l’anno scolastico non è completato. Inoltre, per gli enti in criticità finanziaria, il legislatore ha fissato un tasso di copertura minimo del costo del servizio da parte degli utenti (consistente nel 36% calcolato sul 50% del costo complessivo) ma non fissa un limite massimo che non possa essere superato. Sulla base delle sopra indicate motivazioni il TAR per la Campania (sentenza n.2327/2021) ha giudicato infondato il ricorso dei privati.