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La polizia locale non può utilizzare gli incassi ex art. 208 CdS per le spese degli atti giudiziari

18 FEBBRAIO 2022

L’ANCI risponde alla seguente domanda posta da un ente locale. Domanda: I Giudici contabili in varie sentenze (Corte dei Conti Sezione di controllo Marche n. 73 del 18 novembre 2013 – Corte dei Conti sezione di controllo per la Regione Sicilia con Deliberazione n. 74/2016/PAR – ecc.) chiariscono che l’utilizzo delle somme di cui all’art 208 possano essere utilizzate anche per l’acquisto di divise, armi, attrezzature, blocchi verbali, prontuario, testi normativi, veicoli, apparecchiature informatiche, ecc., allo scopo di potenziare i servizi di Polizia per il miglioramento della circolazione stradale. L’aumento dei controlli pone in essere una maggiore attività contravvenzionale, con un maggior costo di spese di notifica. Alla luce di quanto in premessa è corretto l’utilizzo di parte delle somme art. 208 per le spese di redazione e notifica degli atti giudiziari scaturiti dall’attività di Polizia Stradale? Risposta: I giudici contabili con Delibera sez. Marche, Sicilia hanno voluto cristallizzare il dettato di cui all’art. 208 Cds rendendo tale assunto un “meccanismo” finanziario vincolante per la redazione del Bilancio Comunale. L’esempio più emblematico e “pioniere” in materia esordisce con la Delibera della Sez. Toscana n. 104 del 2010, con la quale si ribadisce l’esatto sistema di previsione della somma nonché l’oggettiva separazione dei finanziamenti. Vieppiù che nel corso degli anni l’intento principale dell’art.208 è stato, per così dire, sottoposto ad un’interpretazione un po’ troppo estensiva (da parte degli uffici finanziari degli Enti). Non bisogna dimenticare che l’assunto preponderante dell’art. 208 è incrementare la sicurezza stradale, quindi ben venga accessori per la divisa mirati ad incrementare la sicurezza, le attrezzature, la segnaletica la formazione, il potenziamento dei servizi ecc., è ovvio però che tali interventi dedicati non possono includere provvedimenti e azioni finanziarie previste per la gestione ed ordinaria degli uffici della struttura di polizia. Sarebbe un grossissimo errore pensare che l’art. 208 possa essere l’unica fonte di autogestione della Polizia Locale, pertanto è da ritenere che le spese di spedizione debbano essere defalcate sia dagli incassi che dalle uscite art. 208; tutt’al più finanziati con il surplus relativi agli incassi dei ruoli afferenti ai proventi in questione in quanto comprensivo delle quote incassate inerenti le maggiorazioni.