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Fondo contrattazione integrativa: il warning della Corte dei conti

30 GIUGNO 2022

Come è noto, la vigente normativa legislativa e contrattuale prevede la costituzione di un apposito fondo per alimentare la contrattazione decentrata integrativa in favore del personale degli enti locali.

Ogni amministrazione deve prevedere le risorse finanziarie necessarie nei limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione nazionale, procedendo tempestivamente, all’inizio di ciascun esercizio finanziario, a costituire il fondo suddetto, il quale potrà essere erogato a seguito di apposita contrattazione con le organizzazioni sindacali.

Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo Marche, nella delib. n. 74/2022/PRSE, depositata lo scorso 8 giugno, la procedura in parola si articola secondo un preciso cronoprogramma, caratterizzato da tre fasi obbligatorie e sequenziali, ossia:

–          l’individuazione in bilancio delle risorse,

–          l’adozione dell’atto di costituzione del fondo (che costituisce il vincolo contabile alle risorse, quantificandole), atto che è di competenza del dirigente – o del responsabile di settore – e deve essere sottoposto alla certificazione da parte dell’organo di revisione;

–          la sottoscrizione del contratto decentrato annuale, quale titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione (cfr. sez. reg. di controllo Marche, delib. n. 13/2019/PRSP).