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Ritardato parere in occasione del rendiconto: legittima la revoca del revisore

17 APRILE 2024

È legittima la decisione del consiglio comunale di revocare l’incarico al revisore motivato dal ritardo nella presentazione della relazione alla proposta di delibera di approvazione del rendiconto entro il termine, non inferiore a venti giorni, decorrente dalla trasmissione della proposta approvata dalla giunta: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 21 marzo 2024, n. 2783, evidenziando che l’art. 235, comma 2, del TUEL (d.lgs. n. 267/2000) prevede espressamente, quale causa di revoca dell’incarico, proprio il mancato rilascio della relazione sulla proposta di rendiconto entro il termine previsto dall’art. 239, comma 1, lett. d).

Nel caso specifico, il revisore aveva ricevuto la proposta il 4 aprile e richiesto ulteriori dati e documenti che, però, erano stati trasmessi in diversi momenti e alcuni solo a ridosso della scadenza del termine, con la conseguenza che il parere veniva reso solo in data 30 aprile, ossia oltre il termine dei venti giorni previsti.