News

Inattendibilità documenti contabili: necessario ripristinare una rappresentazione realistica

16 GENNAIO 2025

In caso di ritenuta inattendibilità dei propri documenti contabili, l’Ente locale è senz’altro tenuto a ripristinare una rappresentazione realistica della situazione finanziaria, economica e patrimoniale nella quale versa: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, nella deliberazione n. 263/2024, depositata il 31 dicembre 2024. 

 
Inattendibilità dei documenti contabili: gli obblighi gravanti sull’Ente
Detto obbligo discende in via immediata dai postulati della veridicità, dell’attendibilità e della correttezza, affermati nell’Allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011. Il principio di veridicità, “obiettivo a cui tendono i postulati e i principi contabili generali”, “ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio”. Si tratta di un principio a carattere generale, da osservarsi sia in fase di rendicontazione, sia nel corso della gestione e in sede di elaborazione dei documenti di previsione, “nei quali è da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento”; tale postulato richiede che tutte le valutazioni a contenuto economico-finanziario e patrimoniale siano sostenute da “fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti” e impone di evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle singole poste, che devono invece essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo.
L’Allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011 coordina il principio di veridicità dei documenti contabili con quello dell’attendibilità, in base al quale “un’informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa”. Tali principi devono quindi a loro volta essere interpretati alla luce del postulato della rilevanza, in base al quale “errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari”; un’informazione “è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa della posta, valutata comparativamente con i valori complessivi del sistema di bilancio, e dall’errore giudicato nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione”.