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La contabilizzazione dei mutui assunti con Cassa Depositi e Prestiti

13 FEBBRAIO 2025

Come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Veneto, nella delib. n. 20/2025/PRSE, depositata il 28 gennaio 2025, la contabilizzazione dei mutui assunto con Cassa Depositi e Prestiti è regolata dall’Allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 – punto 3.10, in base al quale un’entrata derivante dall’assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito (anche obbligazionario, ove consentito dall’ordinamento) o, se disciplinata dalla legge, a seguito del provvedimento di concessione del prestito.

Nei casi in cui la Cassa Depositi e Prestiti (o altro istituto finanziatore) rende immediatamente disponibili le somme oggetto del finanziamento in un apposito conto intestato all’ente, le stesse si intendono immediatamente esigibili (e danno luogo a interessi attivi) e devono essere accertate e riscosse. Pertanto, anche in tali casi, l’entrata è interamente accertata e imputata nell’esercizio in cui le somme sono rese disponibili.
A fronte dell’indicato accertamento, l’ente registra, tra le spese, l’impegno ed il pagamento riguardanti il versamento dei proventi del prestito al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il mandato emesso per la costituzione del deposito bancario è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell’ente, consentendo la rilevazione contabile dell’incasso derivante dal prestito. A fronte dell’impegno per la costituzione del deposito bancario, si rileva, imputandolo sempre al medesimo esercizio, l’accertamento delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito.