3 MARZO 2025
Ai sensi dell’art. 222 TUEL e dell’art. 3, comma 17, della legge n. 350/2003, il ricorso all’anticipazione di tesoreria (che è una forma di contrazione di debito a breve termine sottratta ai limiti di destinazione alle spese di investimento ex art. 119, c. 6, Cost.) è consentito all’ente locale esclusivamente per superare una momentanea carenza di liquidità e finalizzato a fronteggiare improrogabili e, comunque, momentanee esigenze di cassa (cfr. p. 3.26, All. 4,2, d.lgs. 118/2011): è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, nella delib. n. 25/2025/PRSP, depositata il 14 febbraio 2025.