28 APRILE 2025
È necessario, sempre e comunque, verificare attentamente le ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi (cfr. art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011), effettuando una rigorosa verifica della sussistenza della fondatezza giuridica e dell’esigibilità dei crediti accertati, dell’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno, del permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti, della corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio, al fine del mantenimento di quei residui attivi e passivi che possiedano effettivamente tutti i requisiti previsti dai vigenti principi contabili (cfr. punto 9.1 dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011): è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 56/2025/PRSE, depositata l’8 aprile 2025.