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Pagamento del compenso nel caso di professionista cessato o deceduto: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

20 MAGGIO 2025

In linea generale, la cessazione dell’attività professionale, con conseguente estinzione della partita IVA, non può prescindere dalla conclusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate. Pertanto, il professionista che non svolge più l’attività professionale non può estinguere la partita IVA in presenza di corrispettivi per prestazioni rese in tale ambito ancora da fatturare nei confronti dei propri clienti.

Nella recente risposta ad interpello n. 118/2025, pubblicata il 22 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate si è soffermata sulle modalità di assolvimento degli obblighi IVA relativi al compenso professionale incassato dall’erede del professionista deceduto e pagato da una curatela fallimentare al netto dell’IVA (quest’ultima componente sarebbe stata pagata all’erede solo dopo l’emissione di apposita fattura).
Il compenso andrà corrisposto all’erede al lordo dell’imposta e sarà onere del medesimo chiedere la riapertura della partita IVA del de cuius al fine di assolvere gli obblighi fiscali connessi al pagamento; se l’erede rimarrà inerte, la controparte dovrà effettuare la comunicazione di rito disposta dall’art. 6 comma 8 del decreto legislativo n. 471 del 1997, al fine di non incorrere nella sanzione ivi prevista (ovviamente, in tale evenienza, l’Amministrazione finanziaria ha il potere di agire nei confronti dell’erede per recuperare l’imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi).