
Il fondo garanzia debiti commerciali (FGDC) non è assimilabile ad un fondo rischi
18 GIUGNO 2025
Il fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), benché allocato nella quota accantonata, non è assimilabile a un “fondo rischi”, non essendo legato ad un evento futuro e incerto, bensì ad un evento certo e già verificatosi, ossia il mancato rispetto dei tempi di pagamento e/o della riduzione del debito commerciale: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Piemonte n. 81/2025/PRSE, depositata il 26 maggio 2025.
Tra le finalità di detto fondo, come evidenziato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 78/2020), vi è quella di “precostituire una liquidità di cassa utile a velocizzare i pagamenti commerciali”, sostanzialmente limitando la capacità di spesa e di impegno degli enti, al fine di incrementarne le disponibilità di cassa e così consentire il puntuale adempimento delle (più contenute) obbligazioni commerciali assunte negli esercizi immediatamente successivi.
L’esclusione della immediata liberazione dell’accantonamento nel rendiconto dell’esercizio in cui si è riscontrato il rispetto dei parametri di regolarità dei pagamenti pare, quindi, rispondere all’obiettivo di evitare l’immediata riespansione della capacità di spesa dell’ente che ne conseguirebbe, di modo che quest’ultimo possa consolidare e rendere stabile il ripristino di una situazione di regolarità nel pagamento dei propri debiti commerciali.