Dissesto finanziario degli enti locali: il termine di cinque anni non è perentorio
14 LUGLIO 2025
La scadenza quinquennale per la chiusura del dissesto finanziario da parte degli enti locali – fissata dall’art. 265 del Testo unico degli enti locali (d.lgs. 267/2000) – non ha natura perentoria. A chiarirlo è la giurisprudenza contabile (T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione III, 18 giugno 2025, n. 1925) che qualifica il termine come ordinatorio: il superamento del limite temporale non invalida gli atti dell’Organismo straordinario di liquidazione (OSL), ma costituisce un’irregolarità priva di effetti vizianti.
Ciò implica che anche oltre i cinque anni resta in capo all’OSL l’obbligo di concludere tutte le operazioni previste dalla legge, fino alla redazione e trasmissione del rendiconto di gestione finale, documento che chiude formalmente la procedura di dissesto. Tale rendiconto, come stabilito dall’art. 256, comma 11, deve essere inviato sia all’organo regionale di controllo sia all’organo di revisione dell’ente.
Sul piano processuale, si precisa inoltre che i motivi aggiunti nel ricorso amministrativo sono ammissibili se sussiste una connessione procedimentale, logica o oggettiva con l’atto originariamente impugnato, anche in caso di reiterazione provvedimentale o pluralità di procedimenti legati dallo stesso oggetto giuridico. Un principio utile anche nelle impugnative relative alle deliberazioni dell’OSL.