Residui attivi vetusti, la Corte dei conti richiama gli enti alla prudenza
Senza adeguata motivazione e reali prospettive d’incasso, i residui ultra-triennali devono essere cancellati
17 NOVEMBRE 2025
La gestione dei residui attivi vetusti resta uno dei temi più delicati per gli enti locali, soprattutto in fase di riaccertamento ordinario. La Corte dei conti, (Sez. controllo Veneto), con la deliberazione n. 199 del 29 ottobre 2025, torna sul tema, chiarendo che la semplice pendenza di procedure di riscossione coattiva non legittima il mantenimento in bilancio di crediti di difficile esazione. Gli enti sono tenuti a fornire motivazioni puntuali, concrete e documentate, calibrate sull’anzianità del credito e sulla reale possibilità di incasso.
La posizione della Corte dei conti: la riscossione coattiva non è prova di esigibilità
Secondo i magistrati contabili veneti, il paragrafo 9.1 del
principio contabile 4/2 non consente interpretazioni estensive:
la mancata conclusione delle procedure esecutive o la mancata dichiarazione di inesigibilità non sono, di per sé, sufficienti a mantenere un residuo attivo ultra-triennale nel conto del bilancio.
Il giudizio sull’esigibilità non riguarda solo la validità giuridica del credito, ma soprattutto la
concreta capacità del debitore di pagare. L’ente deve quindi dimostrare, nella relazione al rendiconto, elementi
plausibili e fondati che giustifichino l’aspettativa di incasso: condizioni di solvibilità, evoluzione delle procedure, iniziative adottate.
La Corte richiama un orientamento consolidato: la sola durata della riscossione coattiva – specie se protratta per più anni –
avvalora l’incertezza del recupero, e dovrebbe invece essere elemento che orienta alla cancellazione, non alla conservazione (Corte dei conti Marche, delib. 49/2021).
Onere motivazionale graduato e gestione dei crediti inesigibili
La Corte declina l’onere motivazionale secondo l’anzianità del credito:
1. Crediti infra-triennali
Si presumono esigibili. L’ente deve motivare solo se decide lo
stralcio.
2. Crediti tra 3 e 5 anni
Serve motivazione sia per il
mantenimento sia per lo
stralcio, valutando caso per caso.
3. Crediti ultra-quinquennali
Scatta l’
inversione dell’onere della prova (art. 11, c. 6, lett. e, d.lgs. 118/2011): l’ente deve dimostrare perché li mantenga, pur in presenza di fattori che normalmente suggerirebbero la cancellazione.
In ogni situazione, i
crediti inesigibili stralciati permangono nello
stato patrimoniale fino alla prescrizione, con obbligo di prosecuzione della riscossione. L’elenco va allegato al rendiconto (art. 11, c. 4, lett. n).
Se invece si procede alla
cancellazione definitiva, l’ente deve documentare analiticamente le procedure svolte e le ragioni che attestano la definitiva inesigibilità.