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Progressioni verticali: come il CCNL cambia le regole

Un nuovo quadro normativo per le progressioni verticali: l’esonero dal periodo di prova è subordinato al consenso del lavoratore
 

21 NOVEMBRE 2025

L’attesa ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il personale del comparto, relativa al triennio 2022/2024, sta ridefinendo il panorama delle progressioni verticali tra le aree di inquadramento nella Pubblica Amministrazione, o per meglio specificare: le progressioni di carriera tra le aree di inquadramento. Rimane fissa la proroga delle progressioni “in deroga” ma il CCNL interviene sull’intera materia con un nuovo assetto normativo che modifica la prospettiva giuridica ed economica per i dipendenti e le Amministrazioni.

La proroga delle progressioni in deroga e le ulteriori novità

Il primo e più significativo intervento riguarda il passaggio del dipendente all’area immediatamente superiore, normato dal nuovo articolo 13, comma 2. Precedentemente, in caso di progressione verticale, il dipendente era automaticamente esonerato dal periodo di prova. La nuova disposizione introduce un elemento fondamentale di scelta: il dipendente non è più automaticamente esonerato, ma lo è solo a condizione che vi sia il suo consenso. Questa modifica attribuisce maggiore centralità alla volontà del lavoratore nel percorso di carriera. In assenza di consenso, il periodo di prova si applica regolarmente, garantendo all’Amministrazione un periodo di valutazione nella nuova posizione. Parallelamente, la rivisitazione della disciplina ha richiesto l’adeguamento di alcune disposizioni collaterali.

Il periodo di prova

La riscrittura della norma inerente al periodo di prova si snocciola in due assiomi:
1) L’esonero del periodo di prova è applicabile alla sola condizione che il dipendente conceda il suo consenso;
2) Per il dipendente che sceglie di usufruire del periodo di prova, è garantita la posizione precedente qualora volesse tornarvici (prima che scada la prova).

Conseguenze per l’ente

L’Amministrazione si torva quindi in una delicata posizione, se da un lato la posizione lasciata vacante risulta libera, dall’altro è bene ricordare che qualora il dipendente soggetto alla progressione verticale, voglia tornare al precedente incarico, il ruolo non può non essergli garantito. Questo lascia spazio a nuove assunzioni d’organico, tenendo però a mente che i dipendenti assunti potrebbero non conservare l’incarico per tutto il tempo stabilito dalla posizione.

Come incide la progressione sul trattamento economico?

Sul piano del compenso corrisposto, le modifiche incidono sull’assetto provocando a catena uno spostamento normativo per quanto riguarda i permessi e il trattamento economico:

Trattamento Economico (assegno ad personam): Il testo contrattuale stabilisce una norma a tutela del trattamento economico in godimento. L’eventuale assegno ad personam – calcolato come la differenza tra la posizione economica di provenienza e il trattamento tabellare iniziale del nuovo inquadramento – non sarà più eroso dagli incrementi del trattamento tabellare derivanti dai futuri rinnovi contrattuali. Questo meccanismo garantisce che il differenziale economico acquisito venga salvaguardato, assicurando un guadagno effettivo dalla progressione di carriera.

Con la progressione posso godere dell’intero plafond annuale dei permessi?

Per quanto riguarda la fruizione dei permessi: In termini di welfare lavorativo, il CCNL ha voluto eliminare ambiguità sulla fruizione dei permessi in caso di passaggio d’area in corso d’anno. È stato precisato che il dipendente ha diritto a ricevere per intero le 18 ore di permesso per motivi personali e visite mediche, sia che non li abbia precedentemente utilizzati, sia nel caso usufruendone sia arrivato alle 18 ore nel precedente incarico. Questo assicura che il nuovo rapporto di lavoro sia equiparato, fin da subito, a un’annualità completa sotto il profilo della flessibilità personale.