Consorzi locali, stop ai compensi per i vertici: il divieto della Corte dei conti non ammette deroghe o scappatoie
Focus sulla deliberazione della Corte dei conti, (Sez. controllo per la Lombardia), del 25 settembre 2025, n. 297
4 FEBBRAIO 2026
L’architettura della governance locale italiana torna sotto la lente della magistratura contabile, confermando un orientamento di estremo rigore sul fronte dei costi della politica. La Corte dei conti, (Sez. controllo per la Lombardia), con la deliberazione del 25 settembre 2025, n. 297 ribadisce il divieto assoluto di percepire indennità, indipendentemente dalla situazione finanziaria dell’Ente o dalla denominazione del compenso.
Gratuità assoluta senza eccezioni
Per i consorzi tra Enti locali costituiti per la gestione associata di funzioni e servizi pubblici, la regola è una sola:
presidente e consiglio direttivo non possono percepire compensi. E non si tratta di un principio di opportunità, ma di un divieto secco, scolpito nella norma e costantemente ribadito dalla magistratura contabile.
Il riferimento è l’articolo 5, comma 7, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, la disposizione che (nel lessico della
spending review) impone la gratuità degli incarichi negli organismi associativi degli Enti locali.
Il rischio del “falso” autofinanziamento
Un errore comune è ritenere che la capacità del consorzio di generare ricavi propri (es. tariffe, corrispettivi per servizi o entrate patrimoniali) possa legittimare il compenso degli amministratori. La deliberazione 297/2025 smentisce categoricamente questa tesi:
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Natura dell’ente: Il divieto scatta per il solo fatto di essere una “forma associativa” di Enti locali (ex art. 31 TUEL);
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Irrilevanza del budget: Anche se il consorzio non grava direttamente sulle casse comunali e “si ripaga” con la propria attività gestionale, l’indennità resta vietata;
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Contributi pubblici: A differenza delle aziende speciali (dove il compenso è talvolta possibile in assenza di contributi), per i consorzi il legislatore ha scelto la linea della
sobrietà integrale, legata alla funzione pubblica svolta e non al flusso di cassa.
Stop alle interpretazioni “creative”
La deliberazione della Corte dei conti specifica inoltre che a differenza dell’
art. 6 del d.l. 78/2010 che disciplina in via generale l’onorificità degli incarichi negli Enti che ricevono contributi pubblici (consentendo talvolta piccoli gettoni di presenza), per i consorzi prevale la
disciplina speciale dell’art. 5. Quest’ultima è più stringente e “vince” sulla regola generale, eliminando alla radice ogni spazio di manovra.
Il punto chiave sta tutto in tre parole:
“in qualsiasi forma”: la norma vieta di attribuire retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti
a prescindere dalla qualificazione contabile o dalla denominazione formale. Non conta se l’organo consortile lo chiami “indennità di funzione”, “gettone di presenza”, “premio”, “compenso aggiuntivo” o qualsiasi altra etichetta amministrativamente creativa: ciò che rileva è la sostanza. Il divieto opera
anche se il consorzio si finanzia con entrate proprie e non grava direttamente sul bilancio comunale. La spending review, in questo caso, non segue il flusso delle risorse: segue la natura pubblicistica dell’organismo e la sua missione di gestione associata.