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Incarichi esterni, la Corte dei conti richiama i limiti: occorre accertare l’impossibilità di usare risorse interne

La delibera n. 9 della Corte dei conti ribadisce: non è sufficiente che il personale non risponda a una richiesta di disponibilità, occorre dimostrare che le competenze richieste non siano rinvenibili all’interno dell’Ente
 
 
 
 

20 MARZO 2026

La Corte dei conti, Sezione di controllo per l’Emilia-Romagna (delibera n. 9/2026/VSG), interviene nuovamente sul tema degli incarichi esterni nella Pubblica Amministrazione, ribadendo principi ormai consolidati ma spesso disattesi nella prassi.

Il caso riguarda un incarico conferito da un Comune a un professionista esterno per attività tecniche nell’ambito dell’unità sismica, per un importo di oltre 6mila euro.
L’Amministrazione aveva motivato il ricorso all’esterno con l’assenza di disponibilità del personale interno, verificata attraverso una comunicazione interna rimasta senza riscontro. Tuttavia, proprio su questo punto si concentra la censura della magistratura contabile, che evidenzia come tale modalità non sia sufficiente a dimostrare il rispetto dei presupposti di legge.

Il principio chiave: autosufficienza organizzativa e verifica rigorosa

Al centro della pronuncia vi è l’articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, che consente il ricorso a incarichi esterni solo in presenza di un presupposto essenziale: l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse interne.

La Corte chiarisce che questa impossibilità deve essere qualitativa e non meramente soggettiva. Non è sufficiente che il personale non risponda a una richiesta di disponibilità, né che sia già impegnato: occorre dimostrare che le competenze richieste non siano rinvenibili all’interno dell’Ente.

Nel caso esaminato, la verifica interna (basata sull’invio di una nota ai dipendenti) è stata ritenuta “tamquam non esset”, cioè come non effettuata. Inoltre, la presenza di un numero significativo di funzionari tecnici (43 unità) ha ulteriormente indebolito la tesi dell’impossibilità organizzativa.

La Corte evidenzia anche un ulteriore profilo critico: l’incarico è stato utilizzato per far fronte a esigenze ordinarie (vacanza di personale e maternità), in contrasto con il principio secondo cui l’esternalizzazione rappresenta una extrema ratio, ammessa solo in situazioni eccezionali.

Le implicazioni operative: rischi e buone pratiche per gli Enti

La delibera ha rilevanti ricadute pratiche per Amministrazioni e dirigenti. In primo luogo, richiama la necessità di una istruttoria rigorosa e documentata, che dimostri in modo puntuale l’assenza di professionalità interne adeguate.

In secondo luogo, evidenzia i rischi connessi a un uso improprio degli incarichi esterni: dalla possibile responsabilità erariale fino alla responsabilità dirigenziale, con effetti anche sulla retribuzione di risultato.

Infine, emerge l’importanza della programmazione del fabbisogno di personale: il ricorso a incarichi esterni non può supplire a carenze organizzative o ritardi nelle assunzioni.