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Incentivi tecnici e tributi, la Corte dei conti chiarisce il ruolo dell’IRAP

Delibera Lombardia: IRAP fuori dal 2% degli incentivi tecnici, ma inclusa per quelli su IMU e TARI

25 MARZO 2026

Con la delibera n. 103 del 18 marzo 2026, la Corte dei conti Lombardia ha fornito importanti chiarimenti sulla gestione degli incentivi per funzioni tecniche e tributarie, con particolare riferimento al trattamento dell’IRAP.

IRAP esclusa dagli incentivi tecnici

Per gli incentivi previsti dall’art. 45 del d.lgs. 36/2023, la Corte stabilisce che le risorse (fino al 2% dell’importo a base di gara) devono essere considerate al netto dell’IRAP.
L’imposta non può essere inclusa né nella quota dell’80% destinata al personale, né nel 20% per altre finalità, poiché ciò comporterebbe una riduzione illegittima degli incentivi.
L’IRAP deve quindi essere a carico dell’ente, con copertura nel quadro economico dell’opera.

Diverso regime per incentivi su IMU e TARI

Diversa la disciplina per gli incentivi legati al maggior gettito IMU e TARI (art. 1, comma 1091, legge 145/2018).
In questo caso, la Corte richiama il principio di onnicomprensività dello stanziamento (pari al 5% del maggior gettito), che include anche gli oneri fiscali come l’IRAP.

Implicazioni per gli enti locali

La delibera chiarisce un aspetto operativo rilevante:
  • negli incentivi tecnici, l’IRAP è un costo esterno a carico dell’ente;
  • negli incentivi tributari, è inclusa nello stanziamento.
Un distinguo fondamentale per evitare errori contabili e garantire il corretto riconoscimento degli incentivi al personale.