La Cassazione ribadisce che l’utilizzatore è soggetto passivo e responsabile anche della dichiarazione
16 APRILE 2026
Con l’ordinanza n. 28490 del 27 ottobre 2025, la Corte di Cassazione torna a chiarire il regime IMU applicabile agli immobili concessi in leasing, confermando un orientamento ormai consolidato. Al centro della pronuncia vi è l’individuazione del soggetto passivo e degli obblighi dichiarativi connessi, con rilevanti implicazioni operative per contribuenti ed enti locali.
Questo principio risponde alla logica di individuare il soggetto che effettivamente dispone del bene e ne trae utilità economica. La Cassazione conferma quindi che l’obbligazione tributaria segue la disponibilità sostanziale del bene e non la mera titolarità giuridica risultante dai registri immobiliari.
Accanto all’individuazione del soggetto passivo, la Corte pone l’accento sugli obblighi dichiarativi. Il rapporto di leasing, infatti, non è immediatamente desumibile dai dati catastali a disposizione del Comune. Per tale ragione, grava sull’utilizzatore l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU, secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504/1992, richiamato dalla disciplina vigente.
L’omissione di tale adempimento comporta l’applicazione delle sanzioni tributarie, rafforzando l’esigenza di una corretta e tempestiva comunicazione all’ente impositore. Nel caso esaminato, la Cassazione ha cassato con rinvio la decisione della Commissione tributaria regionale di Milano, invitando il giudice di merito a riesaminare la vicenda alla luce del principio secondo cui è il locatario il soggetto tenuto sia al pagamento dell’imposta sia agli obblighi dichiarativi.
La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale volto a garantire certezza nell’individuazione del soggetto obbligato, con effetti concreti sulla gestione dei rapporti tributari relativi agli immobili in leasing.