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Prezzo chiuso lavori pubblici: nessun adeguamento per il 2025

Il decreto del MEF certifica l’assenza di scostamenti rilevanti dell’inflazione
 
 
 
 

16 APRILE 2026

Con il D.M. 31 marzo 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 aprile, viene attestato che nel 2025 non si sono registrati scostamenti superiori al 2% tra inflazione reale e programmata, con effetti diretti sui contratti pubblici ancora regolati dal previgente codice.

Il contenuto del decreto

Il provvedimento certifica l’assenza di differenze significative tra inflazione reale e quella prevista, escludendo quindi l’attivazione del meccanismo di adeguamento dei prezzi previsto dalla normativa.
In particolare, non si rende applicabile l’incremento percentuale del “prezzo chiuso” disciplinato dall’art. 133, comma 3, del d.lgs. 163/2006.

Il quadro normativo di riferimento

La disposizione continua a trovare applicazione per i contratti di lavori pubblici affidati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 e ancora in corso di esecuzione. In tali casi, il prezzo contrattuale può essere adeguato solo se lo scostamento tra inflazione reale e programmata supera la soglia del 2%.
Qualora tale limite venga oltrepassato, il Ministero determina annualmente la percentuale di aumento da applicare, limitatamente alla quota eccedente.

Le implicazioni operative

L’attestazione contenuta nel decreto comporta, per il 2025, l’assenza di qualsiasi adeguamento dei corrispettivi nei contratti interessati. Le stazioni appaltanti e gli operatori economici dovranno quindi fare riferimento ai prezzi originariamente stabiliti, senza possibilità di revisione legata all’inflazione.

Conclusioni

Il provvedimento conferma la natura eccezionale del meccanismo di aggiornamento del prezzo chiuso, che resta subordinato al superamento di una soglia significativa. In un contesto di stabilità relativa dei prezzi, viene quindi meno ogni automatismo di adeguamento, con effetti diretti sull’equilibrio economico dei contratti pubblici ancora regolati dalla disciplina previgente.