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Decreto Fiscale, ok dela Camera. Ecco le norme di maggior interesse per gli Enti locali

19 DICEMBRE 2019

La Camera dei deputati ha approvato nella giornata di venerdì il disegno di legge del Decreto Fiscale recante “Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (A.C. 2220-A/R)”. Il provvedimento passa ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento per il via libera definitiva.
Esonero dall’obbligo di contabilità economico-patrimoniale per i Piccoli Comuni

Attraverso un emendamento, è stata introdotta un’importante novità che riscrive le regole a regime per gli Enti locali minori: nei Piccoli Comuni la situazione patrimoniale semplificata prende il posto degli adempimenti della contabilità economico-patrimoniale.
La previsione è contenuta nell’articolo 57, commi 2-ter e 2-quater del DDL di conversione del Decreto fiscale (Esonero dall’obbligo di contabilità economico-patrimoniale per i piccoli comuni).
I commi 2-ter e 2-quater dell’articolo 57, introdotti nel corso dell’esame in Commissione, esonerano definitivamente gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti dall’obbligo di tenere la contabilità economico-patrimoniale. Inoltre, semplificano talune procedure relative alle attività di controllo svolte dal tesoriere dell’ente.
I commi 2-ter e 2-quater modificano in più parti il Testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267/2000 – TUEL). In primo luogo, attraverso la modifica dell’articolo 232 del TUEL, si introduce, a regime (e non già fino all’esercizio 2019, come attualmente previsto), la possibilità per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti di non tenere la contabilità economico-patrimoniale; gli enti che si avvalgono di tale facoltà sono tenuti unicamente ad allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente.
“Indennità di dignità” per gli amministratori dei Piccoli Comuni

L’articolo 57-quater del DDL di conversione del DL fiscale, introdotto in sede referente, ha inoltre incrementato l’indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti fino all’85% della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti. Inoltre, prevede l’attribuzione di una indennità in favore del presidente della provincia, pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella di sindaco.