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Palestre scolastiche aperte: il canone copre gli obblighi di pulizia

Secondo la Corte dei conti (Sez. controllo per la Regione Lombardia mediante deliberazione 6 giugno 2026, n. 215) il canone versato al Comune assolve gli obblighi di pulizia delle associazioni sportive
 
 
 
 

19 GIUGNO 2026

La Corte dei conti (Sez. controllo per la Regione Lombardia), con deliberazione 6 giugno 2026, n. 215, chiarisce l’applicazione della legge “palestre aperte” n. 53/2026. Gli obblighi di gestione e pulizia a carico delle associazioni sportive possono essere assolti versando al Comune un canone calcolato su tariffe orarie, anche se inferiore al costo reale del servizio.

Il quadro normativo: la legge “palestre aperte” e il comma 4-bis

La legge n. 53/2026 ha inserito il comma 4-bis nell’articolo 96 del d.lgs. 297/1994, consentendo a Comuni e Province di mettere a disposizione di società e associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici fuori dall’orario di servizio. Lo strumento sono apposite convenzioni, attivate sentite le istituzioni scolastiche. I consigli di circolo o di istituto conservano il potere di negare l’assenso, anche per allenamenti e gare ufficiali.

La norma pone a carico del concessionario gli obblighi di gestione, cura e pulizia delle attrezzature, con la consueta clausola di neutralità finanziaria: nessun nuovo onere per la finanza pubblica.

L’interpretazione dei magistrati contabili

Un sindaco ha chiesto se gli obblighi di pulizia possano intendersi assolti tramite versamento del canone concessorio, pur insufficiente a coprire l’intero costo. La sezione Lombardia risponde affermativamente, partendo dalla finalità della legge: garantire accessibilità allo sport e benessere psicofisico dei cittadini, mantenendo gli impianti funzionali per le attività scolastiche senza oneri per la scuola.

L’assolvimento “per equivalente economico” – il concessionario paga un corrispettivo, il Comune provvede alla pulizia tramite propria impresa appaltatrice – è ritenuto modalità idonea a realizzare la prescrizione normativa.

Implicazioni operative: motivazione e invarianza finanziaria

L’insufficienza della tariffa si traduce in un contributo comunale all’utilizzatore. Per essere legittima, questa scelta richiede precisi presupposti:

– adeguata motivazione sulle ragioni di interesse pubblico perseguite;
– rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento;
– invarianza finanziaria: la scelta non deve incrementare la spesa storica già destinata alla promozione della pratica motoria prima del comma 4-bis.

I Comuni dovranno quindi strutturare le convenzioni documentando l’interesse pubblico e verificando di non superare i livelli di spesa pregressi.