Ritardi nei pagamenti, il MEF aggiorna il tasso di riferimento al 2,40% per il secondo semestre 2026
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze che fissa il tasso di riferimento per il calcolo degli interessi nelle transazioni commerciali dal 1° luglio al 31 dicembre 2026.
21 LUGLIO 2026
Con il Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2026, è stato aggiornato il tasso di riferimento da utilizzare per il calcolo degli interessi dovuti in caso di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali. Per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026, il tasso è stato fissato al 2,40%.
Il nuovo tasso di riferimento per il secondo semestre 2026
Il provvedimento recepisce il tasso di riferimento applicabile ai sensi della disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Dal
1° luglio 2026 il tasso di riferimento è pari al
2,40% e rimarrà in vigore fino al
31 dicembre 2026, costituendo il parametro sul quale calcolare gli interessi moratori previsti dalla normativa.
L'aggiornamento avviene con cadenza semestrale ed è pubblicato mediante apposito comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il parametro per il calcolo degli interessi moratori
Il tasso di riferimento rappresenta uno degli elementi fondamentali per determinare gli interessi dovuti quando il pagamento di una transazione commerciale avviene oltre i termini previsti.
La disciplina trova applicazione nei rapporti commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni, nei casi disciplinati dal
D.Lgs. n. 231/2002, che recepisce la direttiva europea contro i ritardi di pagamento.
Gli interessi moratori sono determinati applicando al tasso di riferimento la maggiorazione prevista dalla normativa vigente.
Un dato rilevante anche per le pubbliche amministrazioni
L'aggiornamento del tasso assume particolare rilievo anche per gli enti pubblici, chiamati a rispettare i termini di pagamento previsti dalla legislazione nazionale ed europea.
Il corretto calcolo degli interessi di mora costituisce infatti un elemento essenziale nella gestione dei rapporti con fornitori e operatori economici, oltre a rappresentare uno strumento di tutela del creditore in caso di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie.
Il nuovo tasso del
2,40% sarà quindi il parametro di riferimento per tutte le operazioni ricadenti nel periodo compreso tra il
1° luglio e il 31 dicembre 2026, secondo quanto stabilito dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2026.