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Pubblico impiego: l'autorizzazione a svolgere incarichi esterni dev'essere preventiva

L'ufficio studi CODAU pubblica il documento sulla base della sentenza n. 19206/2020 della Cassazione

25 NOVEMBRE 2020

L’Ufficio Studi CODAU (Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitari) ha pubblicato il seguente documento “L’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni dei dipendenti pubblici deve precedere l’incarico e determina sanzioni sia per il dipendente sia per il conferente”. Lo studio, che si avvale anche della conferma del Comitato Scientifico del CODAU, trae spunto da quanto affermato dalla Corte di Cassazione, II Sezione Civile, nella sentenza n. 19206/2020.

La disposizione dell’articolo 53 del d.lgs n. 165/2001, assieme all’articolo 6 della legge 240/2010, non si presta a fraintendimenti: affinché sussista la validità dell’autorizzazione, questa deve intervenire prima dell’incarico esterno. Ciò alla luce della necessità di garantire l’esercizio del potere datoriale ex ante. Inoltre, “la violazione dell’obbligo non può essere sanata da un’autorizzazione intervenuta successivamente conferimento dell’incarico. Inutile distinguere tra decorrenza ex nunc e decorrenza ex tunc dell’autorizzazione, la sua assenza, anche solo per parte dell’incarico, rende abusiva l’attività svolta dal dipendente pubblico”. Un’autorizzazione “ora per allora”, magari per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali, sarebbe illegittima e inconsistente ai fini dell’accertamento della responsabilità erariale.