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Dirigenti pubblici: nessun obbligo per l’orario lavorativo, solo l’autoresposabilizzazione

Il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica restituisce una concezione del tempo di lavoro correlata alla responsabilità di risultato

2 DICEMBRE 2020

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha diffuso, nell’ambito dell’iniziativa «Pareri chiari, in chiaro», il parere Dfp 43784/2020. Il tema è la mancata previsione di un espresso obbligo prestazionale orario per i dirigenti nel nostro ordinamento. La disciplina a riguardo, ex articolo 22 della legge n. 724 del 1994, è basata sul principio di autoresponsabilizzazione: “non è prevista alcuna quantificazione dell’orario di lavoro del dirigente, neppure attraverso la definizione di limiti massimi o minimi di durata delle prestazioni lavorative.” Dunque, “non si ravvisano profili di illegittimità nel caso in cui i dirigenti si discostino dall’articolazione dell’orario prevista obbligatoriamente per il restante personale”. Il personale dirigenziale deve però organizzare efficacemente il proprio tempo di lavoro, per perseguire gli obiettivi prefissati nonché attenersi alle “esigenze operative e funzionali della struttura di cui è responsabile”.