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Il trattamento economico dei dipendenti in mobilità

Le indicazioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione (Sez. Lavoro), 29 maggio 2019, n. 14688

26 GIUGNO 2019

I dipendenti transitati in mobilità volontaria ad un'altra pubblica amministrazione, ivi compresi i segretari, hanno diritto a mantenere il trattamento economico accessorio in godimento. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nella sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione datata 29 maggio 2019, n. 14688.

Nel caso specifico viene previsto che un segretario comunale trasferito in mobilità ad un ente pubblico nazionale conservi la indennità di reggenza e di reggenza a scavalco, di direttore generale e "l'assegno ad personam pari alla differenza tra il più favorevole trattamento economico maturato nel precedente ruolo e quello spettante presso l'amministrazione di destinazione", unitamente all'indennità assegnata dall'ente pubblico presso cui è stato trasferito per lo svolgimento delle funzioni vicarie di dirigente.