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Unioni di Comuni, la normativa vigente in materia di capacità assunzionale

Sintesi della deliberazione della Corte dei conti, Sez. controllo Lombardia, n. 76/2021

14 MAGGIO 2021

Ai fini della determinazione della capacità assunzionale dei Unioni di Comuni, la normativa rilevante è ancora il comma 229 della legge n. 208/2015 e non l'articolo 33, comma 2 del decreto legge n. 34/2020: dunque, per quanto concerne il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, vige per gli Enti in discorso il limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato di servizio nell'anno precedente. Sono queste le conclusioni cui è giunta la Sezione di controllo per la Lombardia con la delibera n. 76/2021.

Il quesito è stato rivolto da due sindaci, in relazione alla modalità di calcolo dello spazio assunzionale dell'Unione di Comuni cui i due amministratori fanno riferimento. La questione verte sulla modalità di calcolo della spesa complessiva per un'Unione non obbligatoria che dispone di tutto il personale in origine in servizio presso i due Enti: in particolare, i dubbi attengono alle entrate correnti consolidate in relazione alla determinazione del valore soglia della spesa complessiva. Inoltre, si domanda se sia corretto considerare la fascia demografica corrispondente alla somma della popolazione dei due Comuni.