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Il congedo Coronavirus non può estendersi alle ordinarie interruzioni dell'attività didattica

Il Dipartimento della Funzione pubblica, con il parere del 22 aprile 2021, n. 27697, ha preso in considerazione testo e "ratio" della norma

20 MAGGIO 2021

La fruizione del congedo Coronavirus, introdotto dall’articolo 2, comma 2 del decreto n. 30/2021, non può concretizzarsi al di fuori dell’ipotesi di sospensione delle attività didattiche in presenza, sancita da provvedimenti emergenziali e spesso diretti solo ad alcune specifiche realtà territoriali. Dunque, l’applicazione della norma non può estendersi alle ordinarie interruzioni dell’attività didattica, secondo quanto definito nei calendari scolastici. Sono queste le conclusioni cui è giunto il Dipartimento della Funzione pubblica con il parere n. 27697 del 22 aprile.