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Pubblico impiego: attività extraistituzionali non autorizzate

Il Consiglio di Stato (Sez. II) ha individuato nella sentenza 27 maggio, n. 4091 le conseguenze che discendono dall’illecito

31 MAGGIO 2021

In assenza di un'apposita autorizzazione, svolgere incarichi extraistituzionali comporterà gravi conseguenze per tutti i soggetti coinvolti. Difatti, il comma 7 dell'articolo 53 del d.lgs 165/2001 impone al dipendente pubblico di restituire all'Amministrazione di appartenenza i compensi percepiti indebitamente. Ciò è quanto ha chiarito il Consiglio di Stato (Sez. II), mediante la sentenza 27 maggio 2021, n. 4091.

Inoltre, rileva "la configurazione come illecito erariale del mancato versamento dei compensi derivanti da attività extraistituzionale da parte del dipendente pubblico, inserita nel d.lgs. n. 165 del 2001 con la l. n. 190 del 2012", che costituirebbe un’ipotesi di continuità regolativa tra giurisprudenza e legislatore".